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Società Agricola di Mutuo Soccorso di Librizzi |
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L'atto costitutivo della Società Agricola di Mutuo Soccorso di Librizzi è depositato l'1 agosto 1909 presso il Notaro Francesco Sesti, residente in Librizzi con studio in Via Piazzetta n. 4, inserito al Consiglio Notarile di Patti. Viene stampato nel 1912 presso la Tipografia Gaetano Paci di Patti. "I comparenti riuniti in Assemblea generale sotto la presidenza del Cav. Giuseppe Liga di fu Giuseppe, proprietario, nato a Palermo e residente in Oliveri assistito dal Segretario Signor Nunzio Di Blasi di Francesco, impiegato, qui nato e domiciliato di chiarano di costituire per come hanno già da parecchio tempo costituito di fatto in Librizzi, una Società fra i Coloni e lavoratori della terra e che esercitano un lavoro manuale che sia sussidiario dell'agricoltura, ma che non possa qualificarli artisti o professionisti, denominata: Società Agricola di Mutuo Soccorso di Librizzi." Nelle pagine riprodotte sono indicati i nomi di fondatori e soci della detta Società di M. S. |
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Articoli estratti dallo Statuto e dal Regolamento della Società di Mutuo Soccorso di Librizzi |
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Art. 1 E' costituita in Librizzi una Società Agricola di Mutuo Soccorso. |
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Art. 2 La Società ha per iscopo: a) di promuovere l'istruzione della classe dei coloni e dei lavoratori della terra. b) il mutuo soccorso materiale e morale. c) l'adoperarsi per far conoscere e adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti e principalmente di prevenire e reprimere il maltrattamento degli animali. d) di promuovere l'apertura di magazzini cooperativi. e) di tutelare i diritti che le leggi e i regolamenti accordano nell'interesse di tutti o di un socio in particolare. |
Art. 9 La società avrà una bandiera con i colori nazionali, portante una falce, una forbice ed una zappa, nonchè il motto L'unione fà la forza il tutto in uno scudo al di sotto del quale la scritta: Società Agricola di Mutuo Soccorso. Art. 10 Quando la Società interviene a feste, solennità pubbliche ed in qualsiasi altra sua affermazione sarà sempre preceduta dalla bandiera, e l'onore di portarla sarà deferito a turno dal Presidente ad uno dei capi sezione... |
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Regolamento - Cap I - Ammissione dei soci Art. 1. - I Coloni e i lavoratori della terra di cui all'art. 8 dello Statuto, che possono far parte della Società come soci effettivi devono riunire i seguenti requisiti: a) Aver raggiunto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 50. b) Non essere stati condannati per fatti infamanti, furto, frode, appropriazione indebita, falsità di qualsiasi natura e per ubbriachezza, salvo i casi in cui si esibiscano tutti i documenti voluti per la riabilitazione e si abbiano le condizioni necessarie per attuarla: c) Devono inoltre notoriamente essere conosciuti come cittadini immuni dell'abuso del giuoco, del vino o della taccia di menar la vita in ozio o vagabondaggio o che infine maltrattano gli animali e trascurano la propria famiglia. d) Non essere colpiti da infermità croniche o da difetto permanente che li renda inabili al lavoro. |
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Art. 4. - Convalidata l'ammissione di un socio, il Presidente lo farà venire nel locale della Società, gli darà lettura degli obblighi imposti dallo Statuto e dal presente regolamento, gli farà firmare o crocesegnare secondo i casi la copia dello Statuto e da quel giorno lo farà notare nello elenco dei soci, facendo ogni cosa constatare da apposito verbale. Allorchè si respinge una domanda il Presidente informerà il richiedente ed a sua richiesta, gli darà notizie del motivo generale che ha determinato la deliberazione. |
Art. 5. - Ogni socio effettivo paga una tassa di ammissione nella misura seguente: Dai 18 ai 30 anni L. 2. " 30 " 40 " " 2,50. " 40 " 50 " " 3. I figli celibi dei soci morti, che vogliono far parte della Società pagheranno una tassa d'ingresso di L. 1,50.
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Cap. II. - diritti e doveri dei soci Art. 6. Ogni Socio ha diritto ad essere istruito, protetto e difeso dalla Società.
Art. 7. Tutti i soci prometteranno sul loro onore di menar sempre vita onorosa, sobria ed onesta e di osservare scupolosamente lo statuto, il regolamento e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee; di non ricorrere per sussidi alla Cassa Sociale senza una estrema necessità; di serbare coi consoci i più leali rapporti di paterna relazione. Infine di vegliare sulla educazione ed istruzione dei propri figli. I soci hanno il dovere di frequentare spesso il locale della Società e possibilmente tutte le domeniche; d'intervenire alle riunioni dell'Assemblea sotto la comminatoria di centesimi cinquanta di multa pei soci assenti che a mezzo del loro Capo Sezione non faranno nel giorno della riunione conoscere i motivi fondati della loro assenza.
Art. 8. I soci quando insorgano tra essi questioni di interesse, sono tenuti di sottometterle al Consiglio il quale comporrà, da amichevole compositore, le insorte questioni, alla cui risoluzione dovranno sottostare i soci, sotto pena di essere cancellati dall'Associazione. |
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Del mutuo soccorso Art. 12. - I soci tutti hanno diritto alla assistenza gratuita del medico e delle medicine e all'assistenza personale.
Art. 13. - Tale disposizione ha vigore appena lo attivo della società raggiunge la somma di lire cinquecento.
Art. 14. - E' negato ogni soccorso o sussidio a quei soci che saranno affetti da malattia proveniente dalla ubbriachezza, dal mal costume o per ferite riportate in rissa, nella quale siano stati aggressori, per cui in ogni caso dovrà il capo Sezione giustificare la malattia del socio, e potrà, in caso di ricorsi, il Consiglio ordinare una inchiesta per la accertazione.
Art. 16. - Il socio che dopo sei mesi dalla sua iscrizione si trovi nel caso previsto dai precedenti articoli, se è assolutamente inabile al lavoro per più di due giorni, ha diritto, a cominciare dal terzo giorno al sussidio quotidiano di centesimi cinquanta per tre mesi, trascorsi i quali, continuando la malattia, il Consiglio stabilirà il sussidio secondo le finanze della Società.
Art. 17. - Il socio ammalato il quale intende avere il Soccorso dalla Società, ne darà avviso al Capo della Sezione, il quale visiterà immediatamente l'ammalato e dietro certificato del medico, che curerà di avvisare immantinente, riferirà al Presidente della Società, il quale riconosciuta l'urgenza, spedirà mandato di pagamento a favore dell'infermo a datare da quel giorno, informandone alla prima adunanza il Cnosiglio.
Art. 18. - Il Capo della Sezione nella quale dimora l'infermo, curerà che almeno ogni due giorni uno dei soci della Sezione visiti lo ammalato. Se l'infermo abbisogna, per grave malattia, di un'assistenza personale, anche durante la notte, I Capo della Sezione ne interesserà il Consiglio che si raduna e designerà quei soci che dovranno giornalmente assistere l'infermo. Il socio che si ricusa senza giusti motivi sarà per la prima volta ammonito dal Presidente della Società in una adunanza dell'Assemblea; in caso di recidiva sarà espluso dalla Società. |
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Art. 19. - Quando lo stato economico della Società lo permette, il Consiglio può deliberare sussidi speciali a favore delle vedove o degli orfani bisognosi dei soci, che fecero parte della Società per 10 anni consecutivi. Art. 20. - Nel caso di provata inabilità permanente al lavoro per vecchiezza malattia incurabile, i soci hanno dritto ad un sussidio semestrale che sarà inseguito determinato, purchè siano stati istritti nella Società per 10 anni compiuti e consecutivi. Vanno esclusi gli inabili al lavoro per disgrazie causate da intemperanza o da accidente facilmente prevedibile e che perciò potranno essere scongiurati. Art. 21. - In caso di morte di un socio la famiglia ha diritto al sussidio di L. 30, oltre alla spesa funeraria a quale non potrà eccedere le L. 30. Art. 22. - La salma sarà accompagnata da tutti i soci, i quali hanno l'obbligo d'intervenire al Corteo sottostando alla multa di L. 2 in caso di non intervento, non giustificato a mezzo del Capo Sezione. Il Corteo sarà sempre preceduto dal Corpo Musicale a spese della società e cioè fintantochè esiste in questo corpo musicale. |
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CAP. VII - Disposizioni finali e transitorie Art. 57. - Ogni anno tutti i soci celebreranno una festa commemorativa della istituzione della Società nella seconda domenica di Maggio. Il Consiglio Direttivo avrà cura di stabilire i particolari della festa e di annunziarli 8 giorni prima ai soci.
Art. 58. - Saranno aperte delle scuole serali settimanali per l'istruzione di quei soci che vogliono avvalersene. ... Il Segretario Il Presidente N. DI BLASI G. LIGA Nastasi, Cottone Rosario, Giuttari Michele, Adamo Giuseppe Capizzi Nunzio, Gatani Francesco, Giancola Antonino, Priolo Fuso Antonino, Furnari Antonino, Pizzino Cono, Pericone Antonino, Adamo Michele, Silvio Tindaro, Truglio Paolo, Cardinale Paolo, Gaglio Antonio, Saitta Carmelo, Danzi Pietro, Cavallaro Antonino, Costantino Antonino Antonino Di Blasi, teste, Finocchiaro Antonino, teste - Francesco Sesti - Notaro. |
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Si è cercato di riprodurre fedelmente i testi, compresi gli errori. Ringrazio il sig. Patrizio Lisi per la documentazione messa a disposizione. Copia del testo integrale dello Statuto e del Regolamento è reperibile presso la Biblioteca Comunale di Librizzi. |